11 gennaio 2011

Qualche informazione su alcol, sostanze e guida

Il tasso alcolemico (o alcolemia) rappresenta il quantitativo di alcool etilico nel sangue; viene espresso in g/l (grammi per litro).
Il tasso alcolemico di un individuo non dipende solo dalla quantità di alcol ingerita, ma anche da molti altri fattori, come la struttura corporea, lo stato di salute, l'età, il sesso, lo stato di digiuno o di sazietà; alcuni farmaci aumentano gli effetti negativi dell'alcol.
Inoltre, l'anidride carbonica contenuta in alcune bevande alcoliche aumenta la velocità di assorbimento dell'alcool.
Un esempio: una concentrazione di 0,2 g/L di alcool nel sangue si può raggiungere, in un soggetto di circa 60 chili di peso, con l'ingestione a stomaco pieno di una lattina da 330 mL di birra (4,5 gradi), oppure un bicchiere da 125 mL di vino (11.5 gradi), oppure un bicchierino da 40 mL di superalcolico (40 gradi).
Per determinare l’alcolemia non occorre necessariamente un'analisi del sangue da laboratorio: infatti, dal momento che una parte di alcool ingerita dall'organismo viene smaltita con la respirazione, è stato messo a punto un test molto preciso e rapido che viene eseguito mediante uno strumento chiamato “etilometro”.
!!Non esistono metodi o sostanze che consentano di eliminare o mascherare gli effetti dell'alcol o di alterare il risultato delle analisi!!
Attualmente, in Italia, il valore limite legale di alcolemia stabilito per la guida è di 0.5 g/L.
Per quanto riguarda i neopatentati (chi ha la patente da meno di tre anni) la soglia è pari a 0.0 g/L.


Alcol e guida
Legge 29 luglio 2010 n. 120
LE PIU' IMPORTANTI MODIFICHE al CODICE della STRADA in sintesi

Articolo 186. Guida in stato di ebbrezza
1. E' vietato guidare in stato di ebbrezza in conseguenza dell'uso di bevande alcoliche.
2. Chiunque guida in stato di ebbrezza è punito, ove il fatto non costituisca più grave reato con:
Tasso di alcol nel sangue
Sanzione
Pena
Patente
A) 0,5-0,8 gr/l
AMMENDA da 500 a 2000 €

Sospensione da 3 a 6 mesi
– 10 punti
B) 0,8-1,5 gr/l
AMMENDA da 800 a 3200 €
ARRESTO fino a 6 mesi
Sospensione da 6 mesi a 1 anno       – 10 punti
C) oltre 1,5 gr/l
AMMENDA da 1500 a 6000 €
ARRESTO da 6 mesi
a 1 anno (**)
Sospensione da 1 a 2 anni(*)
(*) = Revoca in caso di recidiva entro i due anni.
(**)= Con la sentenza di condanna ovvero di applicazione della pena su richiesta delle parti, anche se è stata applicata la sospensione condizionale della pena, è sempre disposta la CONFISCA del veicolo con il quale è stato commesso il reato, salvo appartenga a persona estranea al reato. Se il proprietario del mezzo è persona estranea il periodo di sospensione della patente si raddoppia.

In tutte e 3 le ipotesi A, B, C se il conducente provoca un incidente le sanzioni raddoppiano e scatta il fermo amministrativo del veicolo per 180 giorni.

ATTENZIONE: se l'intestatario (proprietario) del veicolo viaggia come passeggero ed è quindi a bordo dello stesso al momento della violazione si applica comunque la confisca.
Dalle 22,00 alle 07,00 nel caso di tasso alcolico riscontrato superiore a 0,8 gr/l l'ammenda è aumentata da un terzo alla metà.


Articolo 186/BIS

Prevede la qualificazione di nuove categorie di conducenti
·         quelli di età inferiore a 21 anni
·         i neopatentati nei primi tre anni (patente cat. B)
·         i cosiddetti autisti professionali (tassisti, camionisti, ecc.)
·         i conduttori di veicoli che superano le 3,5 tonnellate o che trasportano più di 8 persone.

Per costoro è fatto DIVIETO ASSOLUTO di assumere sostanze alcoliche quando si pongono alla guida di autoveicoli. Pertanto il tasso alcolemico rilevato dovrà essere di 0,0 gr/l.
         Da 0,0 a 0,5 gr/l scatta la sanzione amministrativa da 155 a 624 € e – 5 punti.
         Da 0,5 a 0,8 gr/l la pena (da 3 a 6 mesi) viene aumentata di un terzo.
         Superiore a 0,8 gr/l pene aumentate da un terzo alla metà.
In questi casi la patente viene sempre revocata nei confronti degli autisti professionali (di autobus, autoarticolati, autosnodati o comunque superiori a 3,5 t.)

NOVITA' ASSOLUTA: la revoca della patente disposta a seguito di violazione per guida sotto l'influenza di sostanze alcoliche o stupefacenti può essere considerata giusta causa di licenziamento.

In caso di rifiuto da parte del conducente di sottoporsi a controllo con etilometro (o pre-test) le pene sono aumentate da un terzo alla metà e scatta comunque la confisca del veicolo (se proprietario del mezzo).


Articolo 187. Guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti

Anche in questo caso sono previste diverse categorie di conducenti:
Ø  quelli senza prescrizioni particolari;
Ø  coloro i quali non hanno compiuti 21 anni (o i neopatentati nei primi tre anni dalla data di conseguimento della patente B);
Ø  i conducenti professionali (tassisti, camionisti, etc);
Ø  i conducenti di veicoli speciali (superiori a 3,5 tonnellate).

Cosa si rischia in caso di positività all’esame tossicologico:
Ø  violazione penale (ammenda da 1500 a 6000 euro)
Ø  arresto da 6 mesi a 1 anno
Ø  sospensione della patente da 1 a 2 anni
Ø  sottrazione di 10 punti
Ø  confisca del veicolo (se intestato a persona estranea raddoppia il periodo di sospensione della patente)
Ø  se si provoca un incidente le pene sono raddoppiate e la patente revocata
Ø  dalle ore 22,00 alle ore 07,00 le pene aumentano da un terzo alla metà.

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